Che cos’è l’infibulazione?
In sintesi è la mutilazione dei genitali femminili.
La più innocua (e di gran lunga la meno praticata) consiste nel rimuovere la parte superiore della clitoride, mentre la più brutale è quella che consiste nella rimozione del clitoride insieme alle piccole labbra e parte delle grandi e nel ricucire l’apertura lasciando solo un piccolo spazio per il passaggio delle urine e del sangue mestruale.
Tuttavia, come ben riporta anche Wikipedia: “…i rapporti sessuali, attraverso questa pratica, vengono impossibilitati fino alla defibulazione (cioè alla scucitura della vulva), che in queste culture, viene effettuata direttamente dallo sposo prima della consumazione del matrimonio. Dopo ogni parto viene effettuata una nuova infibulazione per ripristinare la situazione prematrimoniale. La pratica dell’infibulazione faraonica ha lo scopo di conservare e di indicare la verginità al futuro sposo e di rendere la donna una specie di oggetto sessuale incapace di provare piacere nel sesso con il coniuge.”
Quante donne sono costrette a sopportare questa barbarie?
Secondo il sito Stop FGM ogni anno nei Paesi africani circa due milioni di bambine vengono abusate in questo modo, e le donne che ne portano ancora i segni sono l’esorbitante cifra stimata in circa 120 milioni.
Il problema che ci si trova davanti è che queste pratiche non sono più esclusiva di determinati Paesi, ma, con lo spostarsi delle popolazioni, si sono trasferite ovunque, ed illegalmente continuano ad messe in atto.
Come tutelare i diritti di queste donne?
La Legge italiana prevede una serie di articoli a tutela delle donne:
La Costituzione Italiana
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessunopuò essere obbligato a un determinato trattamento sanitario per legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Il Codice penale
Art. 582 Lesioni personali
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nellamente, 6 punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai 20 giorni e non cocorre alcuna delle circostante aggravanti previste negli articoli 583 e 585 […] il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite le misure coercitive.
Autorità giudiziaria competente: Pretore.
Procedibilità: d’ufficio: a querela di parte se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 582.
Art. 583 Circostanze aggravanti (lesione personale grave e gravissima)
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da 6 a 12 anni se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso;
5) l’aborto della persona offesa.
Note procedurali:
Arresto: facoltativo in flagranza.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.
Misure cautelari personali: consentite .
Autorità giudiziaria competente: Tribunale.
Procedibilità: d’ufficio:
Il Codice civile
Art. 5
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
Tuttavia occorre sicuramente un cambiamento dal punto di vista culturale. Ma questo è lo scoglio più difficile da sormontare.
E, purtroppo, tutti gli articoli elencati qui sopra non sono affatto sufficienti.
Cosa possiamo fare allora?
Sostenere le organizzazioni che si prendono la briga di diffondere il più possibile il NO! più secco che possono a queste mutilazioni che le donne sono costrette a subire.
Vi rimando qui : potete trovare moltissimo materiale, anche scaricabile, nonchè l’elenco delle associazioni che si occupano di diffondere questo messaggio.















